La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 novembre 2015, n.23686, ha deciso che la liquidazione forfettaria ex lege prevista dall’art.18, L. n.300/70, copre tutti i danni collegati all’illegittimità del licenziamento ex se, anche sotto il profilo del danno biologico. Solo in caso di licenziamento ingiurioso, o persecutorio, o vessatorio, detto danno è autonomamente risarcibile. Oggetto dell’accertamento dell’ingiuriosità o vessatorietà del recesso non è quindi l’illegittimità del licenziamento, ma le sue modalità, con la conseguenza che l’eventuale danno (lesione dell’integrità psico-fisica) diventa conseguenza (non della perdita del posto e della retribuzione, bensì) dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato.
Danni per licenziamento illegittimo: escluse ingiuriosità/vessatorietà
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