D.Lgs. n.150/15: accesso alle prestazioni di sostegno al reddito

L’art.21 del D.Lgs. n.150/15 ha individuato precise condizioni per l’accesso alle prestazioni di sostegno al reddito.

La domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL, e la domanda di indennità di mobilità di cui all’art.7, L. n. n.223/91, resa dall’interessato all’Inps, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall’Inps all’Anpal, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al co.1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l’impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda della prestazione.

Ai fini della concessione dell’ASDI è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l’impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività di cui all’art.20, co.2, lett.d), previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore. e non più di 72 ore. secondo modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.

In riferimento all’ASpI, NASpI, DIS-COLL e all’indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:

– in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, agli appuntamenti e alle iniziative di orientamento:

  1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

  2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

  3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

– in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (art.20, co.3, lett.b):

  1. la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

  2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

  3. in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.

Con riferimento all’Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:

– in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti:

  1. la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

  2. la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

  3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

– in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento e rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro:

  1. la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

  2. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

  3. in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (art.20, co.3, lett.b), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

– in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

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