Cumulabilità del congedo parentale a ore con altri permessi

L’Inps, con messaggio 3 novembre 2015, n.6704, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi.

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art.32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio né dei riposi orari per allattamento (ex artt.39 e 40 T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.

Allo stesso modo, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt.33, co.2, e 42, co.1, T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art.33, co.1, T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, co.3 e 6, L. n.104/92, quando fruiti in modalità oraria.

La contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere anche criteri di cumulabilità differenti.

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