Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: istituito il codice tributo

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.97/E del 25 novembre, ha istituito il codice tributo “6857”, denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”, operativo dal 1° gennaio 2016, per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art.3, D.L. n.145/13, come sostituito dall’art.1, co.35, L. n.190/14.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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