Crediti di lavoro: pagamento delle somme e interruzione della prescrizione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 febbraio 2021, n. 2680, ha stabilito che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza del primo giudice comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, ai sensi dell’articolo 2935, cod. civ., e non dal momento, successivo, del passaggio in giudicato della stessa sentenza. Per interrompere la prescrizione già iniziata a decorrere (con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato, anche della domanda di restituzione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2943, commi 1 e 2, e articolo 2945, comma 2, cod. civ.) nell’atto di gravame (o nel corso del giudizio di secondo grado, nell’ipotesi di esecuzione avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione) deve essere effettivamente proposta una domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronunzia di primo grado, non essendo a tal fine sufficiente la mera proposizione del gravame stesso.

 

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