Copertura assicurativa per detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità

L’Inail, con circolare n. 2 del 10 gennaio 2020, ha comunicato l’estensione della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni prevista dall’articolo 1, comma 312, L. 208/2015, ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter, L. 354/1975, a decorrere dall’anno 2020.

La circolare illustra le novità introdotte dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 124/2018, che ha integrato, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere per la copertura degli obblighi assicurativi per alcune tipologie di soggetti e ha esteso la copertura assicurativa anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità. Sono, pertanto, coperti dal Fondo i seguenti soggetti:

  • beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
  • detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
  • stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno;
  • soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, compresi detenuti e internati.

 

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