La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 novembre 2024, n. 30079, ha stabilito che, nell’accertamento di comportamenti illeciti da parte del lavoratore attraverso controlli difensivi in senso stretto, incombe sul datore di lavoro l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post; tuttavia, una volta consegnati al contraddittorio gli elementi che la parte datoriale adduce a fondamento dell‘iniziativa di controllo tecnologico, spetterà al giudice valutare, mediante l’apprezzamento delle circostanze del caso, se gli stessi siano indizi, materiali e riconoscibili, non espressione di un puro convincimento soggettivo, idonei a concretare il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti.
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