Contribuzione indennità di discontinuità lavoratori spettacolo: chiarimenti Inps

L’Inps, con circolare 8 aprile 2024, n. 56, fornisce chiarimenti in merito alla contribuzione finalizzata a finanziare l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo introdotta dal D.Lgs. n. 175/2023.

La circolare n. 56/2024 richiama le tipologie di rapporti al ricorrere dei quali è dovuta la contribuzione di finanziamento dell’indennità di discontinuità, coerentemente con i rapporti che danno diritto di accesso a tale trattamento.

Si tratta, in particolare, dei rapporti di lavoro autonomo, anche laddove previsti in forma di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i rapporti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997.

Per quanto concerne la misura delle contribuzioni ulteriormente dovute rispetto a quelle già previste, viene operato un necessario parallelismo con l’articolo 7, commi 1 e 2 del D.L. 175/2023 che prevede, appunto, le tipologie e le annesse misure di contribuzione.

Anzitutto (articolo 7, comma 1) è previsto un contributo a carico del datore di lavoro/committente, nella misura dell’1% dell’imponibile contributivo, al quale si deve aggiungere un ulteriore 0,50 % a titolo di contribuzione di solidarietà (ulteriore a quella già prevista in via ordinaria) a carico dei lavoratori dello spettacolo interessati da una delle suddette tipologie contrattuali, da calcolarsi sulle eventuali quote di contribuzione eccedenti il massimale annuo.

Il comma 2, dell’articolo 7 prevede invece la misura della contribuzione dovuta ai fini del finanziamento della NASpI che, differentemente rispetto alla misura ordinariamente stabilita (1,40 %), è fissata nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, nella soglia dell’1,10 %.

Da ultimo, la circolare n. 56/2024 sancisce la cessazione dell’obbligo di contribuzione ALAS, in virtù del venire meno di tale copertura.

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