Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata

L’Inps, con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, ha individuato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 116, comma 20, L. 388/2000, per tutti gli enti che, in forza di disposizioni normative, svolgono funzioni di previdenza e assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo e al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996. In particolare la circolare chiarisce che, come stabilito del Legislatore, il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.

L’Istituto, inoltre, ha stabilito che l’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’Inps può essere presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’Ente previdenziale, a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza. La domanda deve essere presentata telematicamente e deve indicare il periodo di riferimento, la motivazione, l’Ente destinatario della contribuzione, l’importo del contributo da trasferire.

Il trasferimento diretto è invece possibile solo nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

 

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