La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 settembre 2024, n. 24916, ha stabilito che la contribuzione figurativa – nel sistema di cui all’articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne – può concorrere a integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico, oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta dev’essere effettiva.
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