L’INPS, con messaggio 20 febbraio 2023, n. 730, ha fornito un importante chiarimento circa la rilevanza dei contributi Enasarco versati anteriormente al 1996 rispetto all’attrazione nel sistema contributivo. Il messaggio in oggetto opera in prima battuta una ricognizione in merito alle conseguenze connesse alla presenza di contribuzione versata in precedenza al 1996 (anno di entrata in vigore della Legge n. 335/1995) rispetto all’impossibilità di applicazione del sistema di calcolo contributivo (ed annesso obbligo di versare la contribuzione sul totale delle retribuzioni percepite, senza la possibilità di applicazione della soglia massimale pensionabile). Viene, però, precisato che ai fini della verifica della eventuale presenza di contribuzione ante 1996, non rilevano eventuali somme versate all’Enasarco (in data successiva al 22 luglio 1966) in quanto l’Ente previdenziale per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio eroga esclusivamente prestazioni integrative, peraltro non ricongiungibile con quelle obbligatorie AGO.
Contribuzione Enasarco ante 1996 e massimale contributivo
di Redazione
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