Contratto a termine sostitutivo: onere di specificazione della causale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 maggio, n. 8612, ha stabilito che la legittimità dell’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti è correlata all’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire e il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, che consentono di verificare la sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

 

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