Contratto di somministrazione: prova della violazione del limite delle proroghe

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza del 3 gennaio 2020, n. 29, in tema di somministrazione di lavoro, ha ritenuto che la violazione del limite massimo di 6 proroghe nell’arco di 36 mesi, previsto dall’articolo 42, Ccnl 2008 per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, può ritenersi sussistente solo ove il lavoratore offra la prova della condotta fraudolenta del datore di lavoro, il quale, attraverso la stipulazione di un successivo contratto di somministrazione senza soluzione di continuità (di per sé non vietata), eluda il divieto di prorogare non più di 6 volte il precedente contratto.

 

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