Contratto a progetto: autonomia e subordinazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 agosto 2016, n. 17448, ha ritenuto che nel contratto a progetto ciò che viene essenzialmente in rilievo è che l’attività affidata si svolga in piena autonomia, in funzione di un risultato determinato e in coordinazione con l’organizzazione predisposta dal committente, anche sotto il profilo temporale, divenendo così l’obiettivo un fattore chiave che giustifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione: ne consegue che deve essere ritenuta sussistente la subordinazione laddove il programma indicato nel contratto altro non costituisce che un’elencazione di mansioni, mentre difetta ogni riferimento al risultato che si intende conseguire e alle attività funzionali al conseguimento.

 

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