Contratto di lavoro intermittente per lavori di manutenzione stradale straordinaria

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 1 del 13 luglio 2017, ha chiarito che in assenza di specifiche previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva di riferimento, in merito all’assunzione da parte di imprese edili di manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici con contratto di natura intermittente per lavori di manutenzione stradale straordinaria, si ritiene possa farsi riferimento alle attività indicate al n. 32 della tabella allegata al R.D. 2657/1923, che non riporta alcuna distinzione in ordine alle tipologie di manutenzione stradale (ordinaria/straordinaria), a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite allo svolgimento di lavori di manutenzione stradale, siano essi ordinari o straordinari.

 

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