Contratto di agenzia: derogabilità dell’indennità per patto di non concorrenza

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 agosto 2024, n. 23331, ha ritenuto che la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale. Ciò implica la possibilità per le parti di derogare alla disciplina del patto di non concorrenza e l’inesistenza della nullità di clausole contrattuali che prevedono liquidazioni anticipate di indennità provvigionali.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la validità di una pattuizione di pagamento dell’indennità articolata attraverso un compenso di natura provvigionale, con anticipi in corso di rapporto e conguaglio finale.

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