Contratti di solidarietà difensivi: applicazione dopo la Stabilità 2016

Il Ministero del Lavoro, con nota n.524 dell’11 gennaio, ricorda che l’art.1, co.305, L. n.208/15, in attuazione dell’art.46, co.3, D.Lgs. n.148/15, ha disposto che i contratti di solidarietà difensivi, se stipulati antecedentemente al 15 ottobre 2015, hanno copertura per tutta la durata prevista e, negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016.

Il Ministero precisa che:

  • tutti i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
  • tutti i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data;
  • l’ultimo giorno valido per la stipula di un contratto di solidarietà rimane, in ogni caso, il 30 giugno 2016.

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