Contestazione disciplinare: immediatezza interpretata con elasticità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 giugno 2016, n.12824, ha deciso che, in tema di contestazione disciplinare, il requisito dell’immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt.1375 e 1175 cod.civ., e può discostarsi eccezionalmente dallo stesso, indicando le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere legittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell’infrazione.

 

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