Conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi: sanzioni per irregolarità

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 febbraio 2020, n. 3075, ha stabilito, in tema di conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi, che dalla disposizione dell’articolo 12, comma 5, D.Lgs. 286/2005 – la quale prescrive che, in caso di irregolarità, oltre alle sanzioni amministrative, si applicano “le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente” – non è possibile ricavare la volontà del Legislatore di stabilire una presunzione legale di subordinazione, perché la norma si limita, senza ambiguità, a far salvo il regime sanzionatorio pertinente in tema di rapporto di lavoro dipendente, ma non contiene alcun elemento che possa condurre ad estendere il perimetro della fattispecie legale di cui all’articolo 2094, cod. civ..

 

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