La condotta colposa intrapresa autonomamente dal lavoratore può integrare concorso di colpa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 novembre 2021, n. 36865, ha stabilito che la condotta colposa del lavoratore, intrapresa autonomamente dal medesimo, ma tale da non integrare gli estremi del rischio elettivo, può determinare un concorso di colpa, ai sensi dell’articolo 1227, cod. civ., nel caso in cui l’evento dannoso non possa essere considerato il risultato dell’incidenza causale decisiva del mero inadempimento datoriale, ma provenga dall’indissolubile coesistenza di comportamenti colposi di entrambe le parti del rapporto di lavoro. Infatti, né gli articoli 2087 e 1227, cod. civ., né alcuna altra norma dell’ordinamento escludono la possibilità della coesistenza di un inadempimento del datore agli obblighi di prevenzione e di un comportamento del lavoratore qualificabile come colposo.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la cifra riconosciuta in appello alla collaboratrice scolastica caduta nel piazzale ghiacciato adibito a parcheggio dell’istituto scolastico, atteso che il comportamento colposo della donna, uscita da una porta secondaria ove era affisso il cartello di “divieto di accesso -uscita, da utilizzare solo in caso di emergenza”, costituiva condotta idonea a integrare un concorso di colpa.

 

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