Computabilità dei permessi ai fini della maturazione delle ferie

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con sentenza 31 gennaio 2018, n. 2466,ha stabilito che, in tema di computabilità dei permessi ai fini della maturazione delle ferie, la limitazione della computabilità prevista dall’articolo 33, comma 3, L.104/1992, opera soltanto nei casi in cui i permessi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale.

 

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