Collocamento obbligatorio: computo dipendenti banche cooperative

L’INL, con nota n. 10701 del 7 dicembre 2017, ha offerto chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa dettata in materia di collocamento obbligatorio alle banche cooperative.

L’articolo 4, comma 1, L. 68/1999, esclude dal computo della base di calcolo sulla quale applicare le percentuali legali per determinare il numero di posti riservati a lavoratori disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro.

La nota precisa che le banche di credito cooperativo non rientrano né nel novero delle cooperative di produzione e lavoro né nella categoria delle cooperative sociali, pertanto sono tenute a rispettare le previsioni sul collocamento mirato di soggetti svantaggiati.

 

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