Codici tributo per il versamento di sanzioni ed interessi da ravvedimento

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 1° marzo 2023, n. 12/E, interviene in materia di codici tributo utili ai fini del ravvedimento operoso.

Si tratta nello specifico di codici mediante i quali è possibile andare a versare sanzioni ed interessi in ipotesi di ravvedimento di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi riferiti alle imposte sostitutive ed alle altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

La Risoluzione, nell’ottica di agevolare i contribuenti e gli intermediari abilitati da essi delegati, fornisce una tabella di raffronto che consente di compare la descrizione del ravvedimento, l’annessa codifica, d il parallelo codice tributo originario per il versamento delle imposte.

Tutti i codici indicati nella tabella confluiscono nella sezione Erario e possono popolare la sola sezione “importi a debito”, con annessa indicazione dell’anno di riferimento.

La medesima Risoluzione formalizza la soppressione dei seguenti codici tributo:

  • 8913 denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”
  • 1992 denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”
  • 8908 denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

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