Codatorialità: responsabilità solidale di tutti i datori di lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 febbraio 2019, n. 3899, ha deciso che, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, si configura l’unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell’attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell’articolo 1294 cod. civ..

 

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