Cnce: chiarimenti sull’applicazione accordo 18 luglio 2018

La Cnce, con comunicato del 26 ottobre 2018, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle Casse edili in merito all’applicazione dell’accordo del 18 luglio 2018, ha precisato che:

  • nel confermare per il Fondo sanitario la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo aggiuntivo dello 0,35% a carico del datore di lavoro e a favore degli operai su un minimo di 120 ore, sulle voci retributive indicate nel verbale di accordo del 18 luglio 2018; per il Fondo prepensionamenti la decorrenza dal 1° ottobre 2018 dell’aumento del relativo contributo pari allo 0,10%; per il Fondo incentivo all’occupazione, la decorrenza dal 1° ottobre 2018 del contributo dello 0,10%;
  • vista la comunicazione con cui le parti sociali stesse informavano la Presidenza Cnce della convocazione presso uno studio notarile, comunemente individuato, per il giorno 15 novembre 2018, al fine di costituire il Fondo sanitario nazionale di cui agli allegati al Ccnl 18 luglio 2018;

ferma restando la decorrenza prevista dal Ccnl, le Casse richiederanno dal 1° dicembre 2018 i versamenti dei contributi relativi ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, oltre che al mese di competenza, previsti dal citato accordo (Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti, Fondo incentivo all’occupazione) a tutte le imprese iscritte.

 

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