La clausola sul tempo parziale nulla non sempre invalida l’intero contratto

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 30 maggio 2019, n. 14797, ha stabilito che la nullità della clausola sul tempo parziale per difetto di forma scritta non implica, ai sensi dell’articolo 1419, comma 1, cod. civ., l’invalidità dell’intero contratto, a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità; e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto