La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 17 gennaio 2024, n. 1844, ha stabilito che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale, purché il datore indichi nella comunicazione ex articolo 4, comma 3, L. 223/1991, sia le ragioni tecniche organizzative che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione sia le ragioni per cui non si possa procedere al trasferimento dei lavoratori ad altre unità produttive.
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