Cigs in deroga articolo 30, D.L. n. 48/2023: ulteriori chiarimenti Inps

L’Inps, con messaggio 9 febbraio 2024, n. 617, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla Cigs di cui all’articolo 30, D.L. 48/2023, in merito alla quale l’Inps aveva già fornito chiarimenti con messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 (con la quale erano state fornite le caratteristiche generali dello strumento della cassa integrazione in deroga per eccezionali cause di crisi aziendali e riorganizzazione), e quindi con messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, mediante il quale sono state rilasciate indicazioni rispetto al pagamento del contributo addizionale.

Stante la necessità di monitorare la spesa destinata a tale misura, tenendo conto degli importi massimali in tal senso stanziati, è stato previsto in via generale la sola modalità del pagamento diretto da parte dell’Inps per i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 30, D.L. 48/2023.

Ciononostante, è poi emerso che in alcuni casi, il decreto ministeriale di concessione abbia previsto il pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro con successivo conguaglio.

Con il messaggio n. 617/2024, l’Istituto provvede quindi a fornire le indicazioni necessarie per consentire ai datori di lavoro di gestire il recupero delle somme in precedenza anticipate a titolo di Cigs di cui all’articolo 30, D.L. n. 48/2023.

In particolare, è stato istituito il codice “333” di “147 situazione di perdonante crisi e difficoltà – articolo 30 D.L. 48/23”.

Il messaggio, poi, effettua una ricognizione circa le corrette modalità di pagamento ed annessa esposizione nel flusso UniEMens del pagamento del contributo addizionale.

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