Cigs per aziende in cessazione: prime istruzioni ministeriali

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, ha fornito indicazioni operative relative all’introduzione dei criteri per l’accesso al trattamento di Cigs, ai sensi dell’articolo 44, D.L. 109/2018 (c.d. Decreto Genova). La circolare individua, in particolare, i criteri per l’approvazione dei programmi di Cigs per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva, e per le quali non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando. Il trattamento potrà essere concesso a decorrere dal 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 109/2018) e per gli anni 2019 e 2020.

La norma precisa che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, e può essere riconosciuto, alla presenza di determinate condizioni, sino a 12 mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 ed entro le risorse stanziate dall’articolo 21, comma 4, D.Lgs. 148/2015.

 

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