Cigo industria ed edilizia: chiarimenti sul termine di presentazione delle domande

L’Inps, con messaggio n. 4275 del 31 ottobre 2017, ha ricordato che le aziende che presentano domanda di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono indicare nel campo “data inizio effettivo” il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, anche quando l’evento che ha determinato la sospensione si verifica nell’ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l’inizio di quello successivo. In assenza di tale indicazione, viene considerato come inizio della sospensione dell’attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Inoltre l’Istituto chiarisce che in caso di istanze di Cigo per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, per non incorrere in decadenza ed essere quindi rigettata per “fuori termine”, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo. In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

 

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