Cessione ramo d’azienda: il collegamento cedente-cessionario non configura un unico centro d’imputazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 novembre 2021, n. 37291, ha ritenuto che, in materia di trasferimento d’azienda, il collegamento societario esistente tra cedente e cessionario non è ostativo all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2112, cod. civ., in quanto non è idoneo, di per sé, a far venire meno l’alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale.

 

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