Cessione del contratto: non è richiesta una forma tipica

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 settembre 2022, n. 27681, ha stabilito che, ai fini della cessione del contratto, devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto e, poiché non si richiede per il contratto di lavoro, subordinato o autonomo, una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario sia per il consenso alla cessione del lavoratore. Il consenso alla cessione del contratto, il quale può anche essere successivo all’atto intervenuto tra cedente e cessionario, può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto.

 

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