Cessione contratti di lavoro: prosecuzione ope legis con cessionario

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 novembre 2020, n. 24916, ha stabilito che la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento d’azienda avviene automaticamente ex articolo 2112, cod. civ., sicché non vi è alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo, essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicché è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex articolo 2112, cod. civ., debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’articolo 32, comma 4, lettera c).

 

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