Il certificato medico redatto all’estero privo dell’”apostille” non ha valore giuridico

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 agosto 2022, n. 24697, ha ritenuto che in tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all’estero da un medico straniero, privo dell’”apostille”, ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la L. 1253/1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.

 

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