La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 aprile 2016, n.7121, ha stabilito che è configurabile il trasferimento di un ramo d’azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze, che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi individuabili.
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