Le causali per la somministrazione di lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del  9 settembre 2016, n. 17865 ha chiarito che si tratta di una ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che permette il ricorso alla somministrazione a tempo determinato l’ipotesi di punte di intensa attività non fronteggiabili con l’organico aziendale, anche se rientrano nell’ordinaria attività dell’utilizzatore. Tali ragioni possono essere validamente richiamate nel contratto ai sensi dell’art. 21 co. 1 lett. c) D.Lgs. 276/2003. Secondo la Corte è valida la sola dicitura come giustificazione di “esigenze di pianificazione produttiva per articoli in produzione cui non si può far fronte con i normali assetti produttivi aziendali”, non è infatti necessario dettagliare ulteriormente i motivi.

 

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