Casse edili: inquadramento previdenziale

I Consulenti del lavoro, con notizia del 6 marzo 2018, hanno reso noto che l’Inps ha offerto chiarimenti al Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro sugli obblighi contributivi dei dipendenti delle Casse edili, delle scuole di formazione professionale edili e comitati paritetici territoriali per le sicurezza in edilizia. L’Istituto, in particolare, ha ricordato che con circolare n. 193/2017 è stato stabilito che il corretto inquadramento previdenziale dei predetti va riferito al settore delle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrispondono il codice statistico contributivo 11305 e il codice Ateco2007 94.11.00.

Per tutti i predetti enti inquadrati in altro settore, la modifica dell’inquadramento e delle correlate assicurazioni opera con efficacia ex nunc, vale a dire dal periodo di paga nel corso del quale viene effettuato il reinquadramento. Resta fermo che l’inquadramento previdenziale non ha effetto sul Ccnl applicato dai predetti enti, il quale può legittimamente essere individuato in un contratto diverso da quello dell’edilizia (ad esempio terziario).

 

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