Cassa forense: deroga alle disposizioni di Legge senza lesione dei diritti quesiti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 gennaio 2021, n. 544, ha stabilito che la Cassa forense, nell’esercizio della propria autonomia che la abilita a derogare o abrogare disposizioni di Legge in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, può adottare misure che prevedano, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non sostituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui all’articolo 21, L. 576/1980, nel rispetto dei limiti dell’autonomia degli enti, senza che consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza nel diritto e nella sicurezza giuridica.

 

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