In caso di licenziamento per inidoneità illegittimo si applica la reintegra

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 luglio 2017, n. 18020, ha statuito che la tutela applicabile a seguito dell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore è quella di cui all’articolo 18, comma 7, primo alinea, L. 300/1970, in cui è espressamente prevista la reintegrazione per il caso in cui si accerti il difetto di giustificazione del licenziamento senza attribuire al giudice alcuna discrezionalità.

 

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