È caratterizzante la mansione esercitata di rado che richieda alta specializzazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32699, ha ritenuto caratterizzante una mansione che, anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività, richiede un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale; gradatamente può costituire, anche da sola, fattore di normalità la frequenza nell’espletamento di determinate funzioni, ai fini dell’inquadramento nella relativa categoria. In ultima analisi, operano il criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza della seconda, se concorrente con la prima.

 

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