Cantiere mobile: i ruoli di committente, responsabile e coordinatore

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con sentenza 6 febbraio 2018, n. 5477, ha ritenuto che il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sé le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori solo se in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. Nei cantieri mobili e temporanei, gli obblighi del committente vanno tenuti nettamente distinti da quelli del nominato coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, che deve avere specifici requisiti, tali da assicurare una competenza tecnica, di cui il primo può essere privo: tali obblighi si riducono nel controllo della materiale e regolare esecuzione, da parte del coordinatore, dei suoi compiti, e non nella sua integrale sostituzione

 

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