Bando di concorso settore scolastico: legittimo escludere soggetti che hanno riportato condanna penale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 marzo 2022, n. 8631, ha ritenuto legittimo inserire nel bando di concorso finalizzato al reclutamento del personale ATA, tra i requisiti generali di ammissione al concorso, quelli previsti dalla L. 16/1992, escludendo, nel caso di specie, coloro che hanno riportato una condanna, anche non definitiva, per un delitto di cui all’articolo 73, D.P.R. 309/1990, concernente la produzione o il traffico di tali sostanze e coloro che, per lo stesso fatto, siano stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, a una pena non inferiore a 2anni di reclusione per delitto non colposo, ciò rientrando nella discrezionalità della P.A. in funzione delle esigenze peculiari di determinati impieghi pubblici. Si tratta, infatti, di una scelta che risponde alle esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico, che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull’elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie del personale dipendente.

 

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