Autorimesse e noleggio automezzi: erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva

Con il cedolino di maggio deve essere erogato l’Elemento di Garanzia Retributiva a favore dei lavoratori ai quali si applica il CCNL Autorimesse e noleggio automezzi.

In particolare, il contratto collettivo in questione prevede che a favore dei lavoratori in forza presso aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31 dicembre 2020, e che parimente non siano destinatari di trattamenti individuali e/o collettivi unilateralmente riconosciuti dal datore di lavoro, è dovuto un importo annuo in cifra fissa pari a 400 € lordi da corrispondere appunto con la retribuzione di competenza maggio.

In ipotesi di trattamenti unilateralmente concessi dal datore di lavoro, laddove gli stessi siano inferiori alla soglia sopra citata, dovranno essere riallineati a tale somma.

L’importo di 400 € dovrà essere riconosciuto per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di sussistenza del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente a quello di corresponsione (considerando per mesi che danno diritto di maturazione tutti quelli nei quali il rapporto ha avuto una durata superiore a 15 giorni).

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