Autonomia di provvedimenti di licenziamento distinti fondati su diverse cause

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 23 gennaio 2024, n. 2274, ha stabilito che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore un licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente, accertata con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che, sotto il profilo processuale, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, il giudice del secondo recesso deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso.

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