La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 23 gennaio 2024, n. 2274, ha stabilito che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore un licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente, accertata con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che, sotto il profilo processuale, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, il giudice del secondo recesso deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso.
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