La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 30 gennaio 2024, n. 2739, ha stabilito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il necessario carattere di oggettiva autonomia del complesso delle mansioni non soppresse, al fine di non configurare la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con indebita alterazione dell’organizzazione produttiva, deve essere escluso non solo allorché risultino intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse, ma anche quando abbiano un carattere residuale non quantitativamente rilevante, occasionale, promiscuo ed ancillare rispetto ai compiti di altri dipendenti.
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