Attività lavorativa pericolosa: responsabilità oggettiva del datore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 aprile 2017, n. 10145, ha stabilito che, in materia di sicurezza sul lavoro, nel caso di attività lavorativa pericolosa, l’articolo 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro. La disciplina opera in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, nonché in caso di omessa predisposizione da parte del datore delle misure e cautele necessarie per preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro. Ad ogni modo, si deve tenere in considerazione la realtà aziendale, il tipo di lavorazione e il connesso rischio che caratterizzano il singolo caso di specie.

 

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