Associazione non riconosciuta: responsabilità del legale rappresentante

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Civile, con sentenza 4 aprile 2017, n. 8752, ha stabilito che i terzi creditori di associazioni non riconosciute, oltre all’azione sul fondo comune, sono tutelati dalla responsabilità personale e solidale della persona fisica che agisce in nome e per conto dell’associazione stessa. Infatti, tale responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dall’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto dell’associazione e concretizzatasi in rapporti obbligatori assunti tra l’associazione e i terzi. Di conseguenza, chi invoca in giudizio la responsabilità personale del legale rappresentante deve provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente dedurre la mera qualità inerente la carica. Nel caso di specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza che rigettava l’opposizione contro la cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali non pagati dall’associazione di categoria, evidenziando che la mera qualità di legale rappresentante dell’associazione non è sufficiente per ritenere la responsabilità personale dell’interessato.

 

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