Assenza alla visita di controllo: indennità di malattia solo per serie e comprovate ragioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 luglio 2019, n. 19668, ha stabilito che l’obbligo dell’Inps di erogare l’indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela.

 

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