Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.19 del 20 maggio 2016, ha precisato che le specifiche disposizioni dell’art.47, co.4, D.Lgs. n.81/15, correlate all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, non trovano applicazione nei confronti di soggetti disoccupati beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione. Infatti, il Ministero ritiene che non siano annoverabili nell’ambito dei trattamenti di disoccupazione le indennità erogate a titolo di assegno o contratto di ricollocazione.
Assegno o contratto di ricollocazione non rientrano nella disoccupazione
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