Apprendistato: decadenza delle agevolazioni contributive per grave inadempimento formativo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28359, in tema di apprendistato, ha ritenuto che la previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita dall’articolo 16, L. 196/1997, può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto; e, in questa seconda ipotesi, il giudice deve, quindi, valutare in base ai principi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.

 

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